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Legge 1034/1971

Art. 53 — Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale d…

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/53parte di Legge 1034/1971
Art. 53. Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorita' governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonche' ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennita' di missione intera. Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

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