Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1034/1971Art. 47
Legge 1034/1971

Art. 47 — Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare: a) i professo…

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/47parte di Legge 1034/1971
Art. 47. Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare: a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle universita'; b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianita'; c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria; e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle universita' e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento; f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale. E' prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1034/1971 · fonte Normattiva ↗

← Art. 46 Art. 48 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.