Legge 1034/1971
Art. 44 — All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di…
Art. 44. All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15 di referendari per i tribunali amministrativi regionali. A tali concorsi possono partecipare: a) per consiglieri: i professori ordinari di materie giuridiche nelle universita'; i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo: i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata; b) per primi referendari: i giudici di tribunale od equiparati, nonche' i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza; c) per referendari: i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonche' i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza. I posti messi a concorso sono riservati per non piu' di un terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle universita', ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici di tribunale od equiparati - per primo referendario - ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati - per referendarie. I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative. I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 44.
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