Legge 1034/1971
Art. 38 — L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), n…
Art. 38. L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonche' dagli articoli 3 e 5 della presente, legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sara' fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43. Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 38.
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