Legge 1034/1971
Art. 36 — Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazio…
Art. 36. Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
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Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 36.
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