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Legge 1034/1971

Art. 30 — Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/30parte di Legge 1034/1971
Art. 30. Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28. Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi e' ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude lo esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

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