Legge 1034/1971
Art. 27 — Si segue il procedimento in camera di consiglio:
Art. 27. Si segue il procedimento in camera di consiglio: 1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione; 2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere; 3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di spedalita', previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1776; 4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 27.
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