Legge 1034/1971
Art. 24 — La morte o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentant…
Art. 24. La morte o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legate o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte e' costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso. Il processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.
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Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 24.
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