Legge 1034/1971
Art. 2 — Il tribunale amministrativo regionale decide: a) sui ricorsi gia' attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo u…
Art. 2. Il tribunale amministrativo regionale decide: a) sui ricorsi gia' attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi: 1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale; 2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attivita'; 3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione, del tribunale amministrativo regionale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 2.
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