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Legge 1034/1971

Art. 17 — A decorrere dal 1 gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un …

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/17parte di Legge 1034/1971
Art. 17. A decorrere dal 1 gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato e' riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. Il trasferimento di ruolo e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali. Il magistrato trasferito conserva l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed e' collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianita' nell'ultima qualifica gia' ricoperta.

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