Legge 364/1970
Art. 7 — Provvista di capitali di esercizio
Art. 7. (Provvista di capitali di esercizio). A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge puo' essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati. Il tasso a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati. Il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 7.
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