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Legge 364/1970

Art. 26 — Applicazione della legge

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/26parte di Legge 364/1970
Art. 26. (Applicazione della legge) L'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato. I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, sentiti i competenti organi regionali.

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