Legge 364/1970
Art. 23 — Disposizioni finanziarie
Art. 23. (Disposizioni finanziarie). All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 23.
↑ Tutti gli articoli di Legge 364/1970 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.