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Legge 364/1970

Art. 23 — Disposizioni finanziarie

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/23parte di Legge 364/1970
Art. 23. (Disposizioni finanziarie). All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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