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Legge 364/1970

Art. 21 — Interventi a favore degli associati

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/21parte di Legge 364/1970
Art. 21. (Interventi a favore degli associati). I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di primo e di secondo grado, la cui cassa e' beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati. I consorzi, le associazioni e le cooperative di cui al comma precedente potranno deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con societa' di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terra' la gestione separatamente dalle sue altre attivita'. Il consorzio dovra' determinare ciascun anno le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alla zona agraria. Le tariffe dovranno essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Tutti i rischi che le societa' di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio ed assunti in riassicurazione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale e' autorizzato ad accettarli. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalita' di partecipazione delle societa' di assicurazione, la misura e le modalita' con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocedera' alle societa' partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse. Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261. I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e dalle formalita' di registrazione.

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