Open·Parlamento
HomeNormeLegge 364/1970Art. 19
Legge 364/1970

Art. 19 — Costituzione e dotazione della cassa sociale

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/19parte di Legge 364/1970
Art. 19. (Costituzione e dotazione della cassa sociale). Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. La cassa sara' alimentata annualmente: 1) dai contributi dei consorziati nella misura minima del 3 per cento del valore della produzione annua denunciata; 2) dal contributo delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate nella misura minima dell'l,50 per cento del valore della produzione annua denunciata; 3) dal contributo dello Stato che sara' pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati. L'ammontare del contributo sara' corrisposto annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in relazione alle documentate richieste dei singoli consorzi interessati; 4) da eventuali contributi di altri enti e privati. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 364/1970 · fonte Normattiva ↗

← Art. 18 Art. 20 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.