Legge 364/1970
Art. 17 — Statuto dei consorzi
Art. 17. (Statuto dei consorzi). I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dalla assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione e' valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti. L'approvazione dello statuto e' demandata al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facolta' di apportarvi modifiche. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonche' quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo articolo 19. Deve altresi' prevedere: a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione; b) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati; c) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al Ministro per la agricoltura, nonche' l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso; d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta; e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente; f) la nomina del collegio sindacale, con la facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di designare un suo rappresentante. In tal caso fara' parte del collegio medesimo un funzionario designato dal Ministro per il tesoro con funzioni di presidente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
Modifica · 1
- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 127, comma 8) la modifica dell'art. 17, comma 4, lettera f).
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