Legge 364/1970
Art. 15 — Costituzione dei consorzi
Art. 15. (Costituzione dei consorzi). I consorzi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta di uno o piu' promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralita' di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi. L'adesione deve risultare da atto notarile. Con decreto, di cui al comma precedente, il Ministro autorizza il comitato promotore a predisporre, qualora lo statuto non risulti gia' predisposto dagli associati, lo schema dello statuto consortile e ad avviare il funzionamento del consorzio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 15.
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