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Legge 364/1970

Art. 10 — Fondo interbancario di garanzia

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/10parte di Legge 364/1970
Art. 10. (Fondo interbancario di garanzia). Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del detto Fondo di garanzia. Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili d'intesa con il Fondo interbancario di cui al comma precedente. La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), comma nono, del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi. La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie. Le dotazioni finanziarie del fondo formeranno oggetto di unica gestione. Alla gestione cosi' unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera H), della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia e' autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operativita' del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni recate dai commi che precedono. Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia negli interventi di cui alla presente legge, si provvedera' ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalita' di cui al quinto comma del precedente articolo 2.

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