Legge 990/1969
Art. 5 — Non v'e' obbligo di assicurazione ai sensi della presente legge per i ciclomotori che non siano muniti di tar…
Art. 5. Non v'e' obbligo di assicurazione ai sensi della presente legge per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per le macchine agricole. I veicoli appartenenti allo Stato non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge fino al 31 dicembre 1971.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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