Legge 990/1969
Art. 32 — Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di ass…
Art. 32. Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, e' punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3 mesi. Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a lire 10.000. Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'art. 32.
Modifica · 1
- L. 689/11 — Modifiche al sistema penale.autoritativoha disposto (con l'art. 33,comma 1 lettera e) la modifica dell'art. 32,comma 1.
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