Open·Parlamento
HomeNormeLegge 990/1969Art. 30
Legge 990/1969

Art. 30 — Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all'artico…

ELI /it/legge/1969/12/24/990/art/30parte di Legge 990/1969
Art. 30. Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Alla fine di ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformita' delle norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione. Le imprese stesse debbono altresi', alla fine di ogni esercizio, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati, nonche' il presumibile ammontare dei danni da sinistri denunciati e non ancora liquidati. Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale potra' adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa designata.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 990/1969 · fonte Normattiva ↗

← Art. 29 Art. 31 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.