Legge 990/1969
Art. 10 — L'assicurazione obbligatoria puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assic…
Art. 10. L'assicurazione obbligatoria puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.lgs 175/03 — Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversaautoritativoha disposto (con l'art. 126, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 10.
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