Open·Parlamento
HomeNormeLegge 615/1966Art. 7
Legge 615/1966

Art. 7 — Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un…

ELI /it/legge/1966/07/13/615/art/7parte di Legge 615/1966
Art. 7. Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purche' questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita'. Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 615/1966 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.