Legge 615/1966
Art. 23 — Gli accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 22 sono demandati ai funzionari, agli ufficia…
Art. 23. Gli accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 22 sono demandati ai funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 289, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 23.
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