Open·Parlamento
HomeNormeLegge 615/1966Art. 1
Legge 615/1966

Art. 1 — L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o oc…

ELI /it/legge/1966/07/13/615/art/1parte di Legge 615/1966
Art. 1. L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonche' l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrita' dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sara' sottoposto alle norme di cui alla presente legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 615/1966 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.