Legge 615/1966
Art. 1 — L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o oc…
Art. 1. L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonche' l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrita' dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sara' sottoposto alle norme di cui alla presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 289, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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