Legge 575/1965
Art. 9 — Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove …
Art. 9. Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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