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Legge 575/1965

Art. 4 — Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state gia' sottopo…

ELI /it/legge/1965/05/31/575/art/4parte di Legge 575/1965
Art. 4. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state gia' sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale e' consentito anche quando non vi e' obbligo di mandato di cattura; purche' trattasi di reato per il quale puo' essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale. Il termine di sette giorni per la proroga del fermo puo' essere raddoppiato.

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