Legge 575/1965
Art. 11 — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffici…
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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