Legge 575/1965
Art. 1 — La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.
Art. 1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 4/02 — Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei bautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2010, n. 50 (in G.U. 3/4/2010, n. 78) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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