Legge 1414/1964
Art. 37 — I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi s…
Art. 37. I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza. I tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso biennale di specializzazione nucleare dopo la data del 1 gennaio 1962 possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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