Legge 1414/1964
Art. 34 — Nel primo anno di applicazione della presente legge e' data facolta' agli allievi promossi al secondo anno de…
Art. 34. Nel primo anno di applicazione della presente legge e' data facolta' agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le modalita' che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la difesa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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