Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1414/1964Art. 34
Legge 1414/1964

Art. 34 — Nel primo anno di applicazione della presente legge e' data facolta' agli allievi promossi al secondo anno de…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/34parte di Legge 1414/1964
Art. 34. Nel primo anno di applicazione della presente legge e' data facolta' agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le modalita' che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la difesa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1414/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.