Legge 1414/1964
Art. 31 — In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente legge puo' essere ridotta con determinazione del …
Art. 31. In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente legge puo' essere ridotta con determinazione del Ministro per la difesa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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