Legge 1414/1964
Art. 3 — Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto e' disposto per i servizi tecnici, sono tratti:
Art. 3. Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto e' disposto per i servizi tecnici, sono tratti: 1) dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti: a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica; b) dai giovani, anche se gia' alle armi, in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del diploma di abilitazione magistrale; c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera b): 2) dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito; 3) dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonche' dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso; 4) dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma, o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito; 5) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facolta' di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi; 6) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi. L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del numero 1), sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della meta' dei posti messi a concorso, purche' idonei in attitudine militare. I giovani ammessi all'Accademia militare che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualita' di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualita', sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia 6 computato nell'anzianita' di grado. I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualita' di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualita', sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia e' computato nell'anzianita' di grado. Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 215/05 — Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento miliautoritativoha disposto (con l'art. 30 comma 4) l'abrogazione dell'art. 3 comma 2.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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