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Legge 1414/1964

Art. 28 — In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di guerra: a) trasferimenti in servizio permanente ne…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/28parte di Legge 1414/1964
Art. 28. In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di guerra: a) trasferimenti in servizio permanente nei corrispondenti ruoli di tenenti e sottotenenti di complemento. Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i ruoli corrispondenti sono quelli normali. I capitani di complemento che nel gradi di ufficiale subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra, ove la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio permanente col grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano; b) nomine a sottotenente in servizio permanente nel ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nel ruoli dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi tecnici ed i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario, di sottufficiali in servizio permanente dei corrispondenti ruoli, purche' non abbiano superato l'eta' massima prevista dalla presente legge per la nomina ad ufficiale in ciascun ruolo. I trasferimenti e le nomine di cui al comma precedente sono conferiti all'ufficiale o al sottufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale.

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