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Legge 1414/1964

Art. 17 — I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti: a) per il…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/17parte di Legge 1414/1964
Art. 17. I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti: a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria: corso superiore tecnico di artiglieria; ovvero uno dei seguenti: corso di specializzazione elettronica; corso superiore di specializzazione ottica; corso di ingegneria aerospaziale; b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione: corso superiore tecnico della motorizzazione; c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico: corso superiore tecnico chimico-fisico; oppure: corso di specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.); d) per il ruolo del servizio tecnico del genio: corso superiore tecnico dei genio; e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni: corso superiore tecnico delle trasmissioni; ovvero uno dei seguenti: corso di specializzazione elettronica; corso di specializzazione in telecomunicazioni - Sezione 1ª e Sezione 2ª - frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e della telecomunicazioni; corso biennale specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Universita' di Roma; f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico; corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare. I corsi hanno durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo servizio. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a, quelli sopra indicati, per ciascuna servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata, non inferiore a due anni.

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