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Legge 447/1964

Art. 8 — Alla legge 31 luglio 1954, n

ELI /it/legge/1964/06/10/447/art/8parte di Legge 447/1964
Art. 8. Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni I. - Il primo comma dell'articolo 24 e' cosi' sostituito: "Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di 1ª, 2ª e 3ª casse raggiunge l'eta' indicata nella tabella A annessa alla presente legge e' trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento". II. - Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole "rivestendo il grado massimo".

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