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Legge 447/1964

Art. 4 — Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinier…

ELI /it/legge/1964/06/10/447/art/4parte di Legge 447/1964
Art. 4. Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica puo' essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalita' previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di eta'. Tale autorizzazione e' da ritenere valida anche nei casi di nomina a ufficiale, di passaggio in servizio permanente effettivo e di commutazione di ferma.

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