Legge 447/1964
Art. 21 — Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi m…
Art. 21. Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima. L'espletamento di tale ferma e' utile agli effetti del servizio militare di leva. Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento volontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di primo classe all'inizio del nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno di ferma. Essi sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianita', e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari in ferma sessennale aventi la stessa anzianita' di servizio. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento. Ai suddetti volontari si applicano le norme sull'avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari con ferma di anni sei. Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano la cominutazione della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianita' di servizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianita' immediatamente successiva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 21.
- L. 212/05 — Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Eserautoritativoha disposto (con l'art. 77, comma 3) l'abrogazione dell'art. 21.
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