Legge 447/1964
Art. 18 — Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n
Art. 18. Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti: "Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata. L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio. I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo articolo 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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