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Legge 52/1963

Art. 31 — Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad app…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/31parte di Legge 52/1963
Art. 31. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.

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