Legge 52/1963
Art. 22 — Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalter…
Art. 22. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici, continua ad applicarsi il limite massimo di eta' di trentasei anni richiesto dalle disposizioni precedentemente in vigore per l' ammissione ai concorsi suddetti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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