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Legge 52/1963

Art. 20 — Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facolta' d…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/20parte di Legge 52/1963
Art. 20. Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facolta' di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli ingegneri, chimici e fisici mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacita' professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente dei predetti ruoli. In ciascuno dei tre anni potra' essere messo a concorso un numero di posti non superiore a 1/3 di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge. Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione o di una delle lauree indicate al secondo comma dell'articolo 11 e che non abbiano superato alla data del bando l'eta' di trenta anni. Il bando di concorso stabilira' la ripartizione, tra le varie specialita', dei posti messi a concorso e indichera' le lauree richieste per le varie specialita'.

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