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Legge 52/1963

Art. 17 — Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/17parte di Legge 52/1963
Art. 17. Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici di cui all'articolo 1. Per i tenenti colonnelli appartenenti alla categoria chimici il trasferimento si effettua anche in eccedenza all'organico del grado, lasciando scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Gli ufficiali delle categorie in congedo della, categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1. I trasferimenti si effettuano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e col grado posseduto a tale data.

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