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Legge 52/1963

Art. 12 — Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assis…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/12parte di Legge 52/1963
Art. 12. Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, 6 effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra: a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina; b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che contino almeno due anni di anzianita' di grado, nonche' tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturita' classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri. Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'eta' di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando. Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialita', dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialita'. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialita' per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialita' di provenienza.

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