Legge 52/1963
Art. 12 — Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assis…
Art. 12. Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, 6 effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra: a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina; b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che contino almeno due anni di anzianita' di grado, nonche' tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturita' classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri. Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'eta' di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando. Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialita', dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialita'. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialita' per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialita' di provenienza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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