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Legge 1852/1962

Art. 6 — Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dice…

ELI /it/legge/1962/12/31/1852/art/6parte di Legge 1852/1962
Art. 6. Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: 1) dopo la voce 27.10. A VI e' aggiunta la seguente: "VII. Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili): numero di statistica 60; a) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonche' dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici: dazio sul valore: generale 25 per cento; per provenienze C.E.E. C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 4,50 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 6.30 per cento; numero di statistica 63; b) altri: dazio sul valore: generale 18 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 7,20 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 16 per cento"; 2) le Note del capitolo 27 sono modificate come segue: nella nota B), dopo la lettera b e' inserita la seguente: "m) si considerano "idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili)" i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilita' in vaso chiuso (Abel) interiore a 21° C." la nota 6°) e' sostituita dalla seguente: "C) si considerano come i estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi" della voce n. 27.14-C.I. i prodotti della specie aventi peso specifico a 15° C, non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso"; 3) la nota (7), a pie' di pagina riferita alla voce 27.14-C.I. e' sostituita dalla seguente: "Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile".

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