Legge 1852/1962
Art. 20 — Chiunque non osserva le modalita' per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo com…
Art. 20. Chiunque non osserva le modalita' per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo comma dell'articolo 12 e' punito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. All'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: "agli usi previsti dalla tabella A", sono inserite le parole: "lettera b) n. 3".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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