Legge 1852/1962
Art. 17 — Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ri…
Art. 17. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1852/1962 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.