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Legge 1852/1962

Art. 17 — Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ri…

ELI /it/legge/1962/12/31/1852/art/17parte di Legge 1852/1962
Art. 17. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

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