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Legge 1852/1962

Art. 1 — All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dello articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n

ELI /it/legge/1962/12/31/1852/art/1parte di Legge 1852/1962
Art. 1. All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dello articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi: "14) idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili)....... per q.le L. 8.850 15) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile........... " " " 12.400" Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi: "Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di contiene su prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi si processo. "Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie e di temperatura e pressione, nonche' le miscele di alchilibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili".

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