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Legge 1622/1962

Art. 7 — Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei …

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/7parte di Legge 1622/1962
Art. 7. Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro. L'immissione la, luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano alla stessa data e dopo aver effettuato le promozioni dei tenenti del ruolo speciale unico in possesso dei prescritti requisiti. Ove il numero dei capitani dei ruoli normali trovantisi nelle predette condizioni sia superiore a quello delle vacanze disponibili nel grado di capitano del ruolo speciale unico, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali piu' vicini al limite di eta', per la cessazione dal servizio permanente. I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico, qualora vengano compresi nell'aliquota, di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento ad anzianita' entro due anni dal trasferimento, non sono sottoposti ad ulteriore valutazione; essi sono iscritti in quadro e promossi secondo l'ordine di anzianita', ma nel grado di maggiore non possono comunque assumere anzianita' anteriore alla data del trasferimento nel ruolo speciale.

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