Legge 1622/1962
Art. 22 — Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino da…
Art. 22. Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbono essere trasferiti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli normali dell'Arma di impiego.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1622/1962 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.