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Legge 1622/1962

Art. 22 — Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino da…

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/22parte di Legge 1622/1962
Art. 22. Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbono essere trasferiti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli normali dell'Arma di impiego.

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